Scuola di musica riconosciuta per l’anno scolastico 2023/2024 con determinazione n. 8608 del 21/04/2023 del Responsabile di Settore Affari Generali e Giuridici, Strumenti Finanziari, Regolazione, Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 1291/2018
Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Runts, n. di repertorio 81699, Determinazione Dirigenziale n. 23208 del 24/11/2022
Iscritta nel registro delle LFA del Comune di Bologna con il n.ro 3059, con Determinazione Dirigenziale Prot. 322049/2018 del 07.08.2018
Iscritta al Registro Regionale delle APS con il n.ro 5770, DPG/2018/18105 del 30/10/2018
Iscritta all'Albo dei Soggetti qualificati per la collaborazione in qualità di partner nei progetti "Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6 - 2021-2023
Il tuo 5 x mille per sostenere alcuni dei progetti e delle necessità della nostra associazione:
- attività musicali e musicoterapiche per persone anziane, disabili o in situazioni di fragilità sociale
- borse di studio e quote agevolate per allievi in difficoltà economiche
- musica accessibile: perché la musica sia davvero per tutti, senza barriere architettoniche, economiche, sociali
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DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA (vedi anche QR Code)
CODICE DESTINATARIO: KRRH6B9
Denominazione : InSuono
Nazione : IT
Partita IVA : 03632581207
Codice Fiscale : 91399730372
SEDE via G. Mazzini 65, 40137 Bologna
STATUTO (revisione 3 - aggiornato secondo la vigente normativa e depositato in data 11/11/2022 presso Ag. Entrate)
ART. 1 (Denominazione - sede - durata)
È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e della normativa in materia, un
Ente del Terzo Settore di promozione sociale culturale senza fini di lucro, non riconosciuto, apartitico e aconfessionale, denominato “InSuono
APS”.
L’Associazione ha la sede legale in Bologna, Via Mazzini n. 65; ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 2 (Scopo - finalità)
L’Associazione ha la finalità di promuovere e diffondere l’educazione alla musica e alle arti, attraverso la ricerca e la pratica strumentale e vocale, sviluppando le potenzialità e le competenze
personali di ognuno, con particolare riferimento ai portatori di handicap, alla terza età e alle realtà di marginalità sociale. L’Associazione è aperta a tutte le fasce d’età e si prefigge
di valorizzare le diversità, di stimolare la crescita e l’autostima di ogni persona attraverso l’arte e l’interazione tra gli individui, con specifici progetti per l’inclusione.
L’Associazione, aperta a tutti gli interessati che ne condividano esplicitamente scopi ed obiettivi, si propone di svolgere, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, attività
culturali, musicali, artistiche o ricreative di interesse sociale e attività di interesse generale, di cui all’art. 5, lettera i) del D.Lgs. n. 117/2017, di seguito specificate:
Il perseguimento di tali finalità è svolto secondo modalità e metodologie condivise, quali: l’accoglimento di ogni persona nelle proprie peculiarità e la valorizzazione delle differenze; l’accompagnamento di ognuno all’interno di un percorso personalizzato, orientato al rafforzamento dell’autostima e della creatività attraverso la pratica della musica e l’esperienza artistica; la conseguente realizzazione di percorsi specifici, differenziati per età e caratteristiche sociali dei partecipanti; la valorizzazione di esperienze musicali, artistiche, sociali e relazionali di collaborazione e d’assieme; l’attenzione a specifiche necessità del territorio e delle varie realtà con cui l’Associazione viene a contatto e l’elaborazione di strategie mirate alla soddisfazione di tali bisogni; lo studio e l’aggiornamento di metodologie adeguate alle diverse situazioni e attività che l’Associazione gestisce ed organizza, ad esempio:
Per tali scopi l’Associazione potrà:
ART. 3 (Associati)
Il numero dei soci è illimitato, con un minimo di 7 soci.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli, a condizione che il loro numero non superi
il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 4 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un’apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le
delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di adesione di un minore, essa dovrà essere sottoscritta da un esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da Enti senza scopo di lucro o del
Terzo Settore, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro tempore del soggetto che richiede l’adesione. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi entro 30 giorni,
in merito alla domanda di ammissione. All’atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione del richiedente nel libro soci;
l’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l’aspirante socio potrà ricorrere alla prima Assemblea indetta.
ART. 5 (Diritti)
La qualifica di socio dà diritto:
ART. 6 (Doveri)
I soci sono tenuti:
ART. 7 (Perdita della qualifica di socio)
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione dell’Ente.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto a partire dall’annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato
il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna
formalità.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo
associativo annuale versato.
ART. 8 (Risorse economiche - fondo comune)
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione
né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 9 (Esercizio sociale)
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
Il bilancio o il rendiconto economico deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 10 (Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione :
ART. 11 (Assemblee)
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione, riservate alla sua competenza da presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua
attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
elezione del Consiglio Direttivo;
ART. 12
L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 13
La convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno
20 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno
dalla prima convocazione.
Essa ha luogo, in presenza o in modalità telematica, almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto
economico-finanziario.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, almeno da 1/10 degli
associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà +1 degli associati con diritto di voto e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno i 3/4 degli associati con diritto di voto e, in seconda
convocazione, almeno i 2/3 degli aventi diritto.
L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 degli associati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite
degli esercenti la responsabilità genitoriale. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa 1 voto.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento
dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
ART. 14
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
ART. 15 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è
determinato dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, mail o fax da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
ART. 16
In caso di mancanza di uno o più componenti, come in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando
i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei
soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i
sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio.
ART. 17 (Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le
presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione
immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo presidente.
ART. 18 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività
dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle
relative spese.
ART. 19 (Scioglimento)
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento,
cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell’Associazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci - che ne stabiliranno le modalità- o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.
ART. 20 (Foro competente)
La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione è di competenza del Foro di Bologna.
ART. 21 (Norma finale)
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Trasparenza relativa a contributi pubblici, rimborsi spese a Soci e Volontari e compensi corrisposti per prestazioni erogate da Soci e Amministratori in favore dell'Associazione nel corso del 2023
Trasparenza relativa a contributi pubblici, rimborsi spese a Soci e Volontari e compensi corrisposti per prestazioni erogate da Soci e Amministratori in favore dell'Associazione nel corso del 2022